La Legge su diritti d'autore e IA
La legge entrata in vigore ad ottobre è in sostanza un atto di indirizzo, che rimanda ai singoli decreti attuativi del Governo e che ha suscitato molte perplessità sulla capacità dell'Italia di rispondere tempestivamente alle sfide dell'IA con un costante aggiornamento sull'argomento da parte di funzionari e politici, e con un altrettanto fitto confronto internazionale. Ma andiamo con ordine: l'AI ACT europeo aveva come obiettivo l'istituzione di un quadro giuridico uniforme sullo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso di sistemi di IA, "in conformità dei valori dell'Unione", promuovendo antropocentrismo e affidabilità come punti cardinali, e quindi tutelando salute, sicurezza e diritti fondamentali. Il settore culturale, dell'arte e dello spettacolo sono coinvolti nella misura in cui tra questi diritti figura il diritto d'autore, con l'obbligo per le autorità preposte di tutelare il rispetto delle norme vigenti e vigilare sulla trasparenza dei dati forniti per l'addestramento dei modelli e di quelli elaborati dall'IA.
Altrettanto ha ribadito la Legge delega: l'Articolo 25, in particolare, riconosce le opere creative nate con il supporto di IA e i diritti di terzi sui dataset e i materiali di training per le IA generative, inserendo apposite modifiche alle legge sul diritto d'autore 633/1941, il cui articolo 1 diventa: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di I.A., purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore.”

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