Arriva la conferma della Corte Ok al «Testo Unico del Turismo» Stop ad affitti brevi e overtourism
In arrivo nuove regole per strutture extra-turistiche Divieti e normative per conciliare residenti e strutture ricettive
Il duomo di Firenze
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 depositata il 16 dicembre, ha esaminato e respinto le questioni di legittimità sollevate contro le disposizioni della legge regionale Toscana n. 61 del 2024, il cosiddetto "testo unico del turismo". La legge, che mira a regolamentare l’offerta turistica nella regione, si propone di contrastare il fenomeno dell’overtourism, ossia il sovraffollamento turistico che crea disagi tanto ai residenti quanto all’ambiente.
Nel dettaglio, la Corte ha escluso la violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione in merito all’articolo 22, comma 6, che permette agli alberghi di ampliare la loro capacità ricettiva fino al 40% mediante l'integrazione di unità immobiliari residenziali situate nelle vicinanze. La Corte ha sottolineato che la norma conferma il potere dei comuni di regolare l’uso del territorio, permettendo una regolamentazione su base locale che possa bilanciare le esigenze di sviluppo turistico con quelle della comunità residente.
In un altro passaggio significativo, la Corte ha dato ragione alla legge toscana riguardo la gestione delle strutture ricettive extra-alberghiere, che devono rispettare specifici requisiti legati alla destinazione d'uso turistica. È stato respinto il ricorso che contestava il divieto di utilizzare immobili con destinazione d'uso residenziale per attività ricettive, sancendo che l’obbligo di destinazione d'uso turistico-ricettiva non è irragionevole, né incide indebitamente sulla libertà di proprietà, in quanto finalizzato a contrastare gli effetti negativi dell’espansione incontrollata del turismo.
La Corte ha anche confermato la legittimità della disciplina relativa alle locazioni turistiche brevi, stabilendo che i comuni con alta densità turistica possono regolamentare queste attività attraverso regolamenti specifici, prevedendo limiti e criteri per l’esercizio dell'attività, inclusi la necessità di un’autorizzazione quinquennale per i locatori. La Corte ha ritenuto che tale misura non costituisse un’ingerenza nell’ordinamento civile, ma una misura amministrativa adeguata a gestire l’equilibrio tra il turismo e la qualità della vita dei residenti.
Ulteriori disposizioni, relative al limite della capacità ricettiva in alcune strutture, sono state confermate dalla Corte come appropriate, poiché rispettano i principi di funzionalità e proporzionalità e rientrano nelle competenze regionali. La Corte ha dunque avallato l’approccio della legge toscana, che si inserisce nel quadro delle politiche locali finalizzate a tutelare il territorio e garantire uno sviluppo turistico sostenibile, bilanciando le necessità economiche con la qualità della vita e la conservazione del patrimonio ambientale, in linea con le esigenze di regolamentazione del turismo e contro l’overtourism, con un occhio di riguardo al rispetto delle specificità territoriali.

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